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 |  |  |  |  | | | La legge n. 990/1969, cha ha introdotto l'assicurazione obbligatoria in Italia per i veicoli, ha inserito anche i parametri presume del sistema bonus-malus. Ad ogni rinnovo annuale di polizza l' Assicuratore (la Compagnia di Assicurazione) deve attestare il comportamento dell'automobilista nel corso dell'anno, diminuendo o maggiorando la classe di merito a seconda che si siano verificati o meno sinistri con colpa. Gli aumenti o diminuizioni delle classi sono regolamentati da una tabella evolutiva allegata alle condizioni di polizza. Le classi di merito influiscono sul premio di polizza. Chi si assicura per la prima volta un veicolo con una polizza RCA bonus-malus viene inserito nella classe di ingresso quattordicesima classe. | |
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Fino a poco tempo fa acquistando un secondo veicolo, senza vendere o demolire il primo, comportava la stipula di una polizza nella classe di ingresso, la 14. Con la legge n. 40/2007, legge Bersani bis, (in vigore dal 3 aprile 2007) un automobilista, che ha già assicurato un veicolo, può beneficiare della stessa classe di merito acquisita negli anni, anche per la sottoscrizione di un contratto RCA per un secondo mezzo veicolo sia dell'assicurato che di un familiare convivente.Per usufruire della legge Bersani non è necessario restare assicurati alla stessa Compagnia di assicurazione, basterà una copia dell 'attestato di rischio e un' autocertificazione attestante parentela e convivenza.
L'assicurato ha diritto a mantenere la propria classe di merito nei seguenti casi:
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permuta di veicolo (a fronte della vendita del vecchio);
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rottamazione;
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furto;
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consegna in conto vendita (con idonea documentazione);
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acquisto di un secondo veicolo (grazie alla legge n. 40/2007).
Il modo migliore: non fermarsi al primo preventivo, controllare le clausole e le garanzie, e il risparmio è assicurato. Comodamente on line.
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