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In caso di un incidente stradale, per ottenere il risarcimento danni si possono seguire due procedure alternative. La procedura di Convenzione di Indennizzo Diretto (CID) o in alternativa della procedura Ordinaria. Nella procedura di indennizzo diretto (CID), il risarcimento è gestita dalla propria assicurazione, che dispone la perizia sul veicolo, quantifica il danno, formula una offerta di risarcimento all’assicurato/danneggiato, tratta e definisce il danno. Il sinistro deve aver coinvolto solo due veicoli, entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, nessuna persona coinvolta deve aver subito lesioni gravi. La procedura ordinaria di risarcimento i consiste nell’inviare una richiesta di risarcimento, richiesta danni, all’assicurazione del veicolo responsabile dell’incidente, controparte. In entrambe le procedure, se il modulo di Constatazione amichevole è firmato da tutte e due le parti, l’assicurazione deve liquidare il sinistro in 30 giorni. Nel caso in cui l' incidente sia avvenuto con un veicolo non assicurato, non identificato o rubato, il danneggiato è tutelato e sarà risarcito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada costituito presso la CONSAP , Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, (http://www.consap.it/) e alimentato anche con i proventi delle sanzioni comminate dall’ISVAP (http://www.isvap.it/) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo -ISVAP.
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